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22 Gennaio 2012
Riferimento Art. 24 Regolamento Provinciale
Spostamenti di gare
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La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
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Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) potranno essere accettate solo se:
- fatte pervenire per iscritto con comunicazione telefonica al responsabile (fax, email, consegna a mano) nei tempi indicati, firmate dal Presidente della Società o dalVicepresidente o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra;
- prevedono contestualmente la definizione di giorno, ora ed impianto di svolgimento della gara di recupero; comunque entro VENTI giorni dalla data fissata a calendario.
- sottoscritte per accettazione dal Presidente della Società avversaria o dal Vicepresidente o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra.Le richieste dovranno pervenire al Csi utilizzando l'apposito modulo. Si precisa che qualora l'accordo tra le due società venga trasmesso al Csi mediante due comunicazioni separate, lo spostamento sarà considerato perfezionato ESCLUSIVAMENTE all'arrivo della seconda di tali comunicazioni e pertanto sarà quest'ultima a determinare il "giorno di richiesta" .
Calcio a 11 – Calcio a 7 – Calcio a 5
E’ ammesso un rinvio di una sola partita per squadra entro i 4 giorni precedenti la disputa della gara. La gara verrà recuperata entro venti giorni dalla data del rinvio. Non sono ammessi rinvii nelle ultime due giornate di campionato. Dall’inizio dei play off non sono ammessi rinvii.
Pallavolo
Sono ammessi massimo 2 rinvii a squadra almeno 4 giorni prima la disputa della stessa, ogni rinvio gara comporterà una tassa di euro 15 che deve essere versata al momento della richiesta.
FISSAZIONE RECUPERI DI GARE RINVIATE, SOSPESE, NON DISPUTATE O ANNULLATE
Nel caso che una gara sia stata, per qualsivoglia motivo, rinviata o sospesa o non disputata, la fissazione del recupero dovrà seguire le modalità di sopra indicate; in caso contrario alle squadre responsabili verranno applicati i provvedimenti relativi alla rinuncia a gara.
Se la società prima nominata ha campo proprio dovrà provvedere a concordare con la società avversaria ed a comunicare al Csi il giorno, l'ora e l'impianto di svolgimento della gara di recupero entro il termine stabito.
Se la società prima nominata è sprovvista di un proprio campo la fissazione avrà luogo, di norma, a cura del Csi, che potrà stabilire il recupero in giorno diverso da quello di normale svolgimento della manifestazione. Se le società lo ritengono opportuno possono accordarsi tra di loro per la disputa del recupero su di un campoda loro reperito e comunicarlo al Csi prima che questi fissi il recupero.
Riferimento art. 25
Rinvii di gare per motivi di forza maggiore
- Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
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Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
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Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.












